COMUNE DI RAIANO. REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RSU AI SENSI DEL D.LGS 5 FEBBRAIO 1997, N.22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.LGS 27 APRILE 1999 N.158 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
1.1 Il Comune di Raiano svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come definiti dall’art.7, comma 2, lettere a), b), c), d), f) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, su tutto il territorio comunale in qualità di SOGGETTO GESTORE del SERVIZIO e della TARIFFA.
1.2 Sono esclusi dalla privativa gli smaltimenti dei rifiuti speciali e pericolosi con obbligo di smaltimento da parte del produttore o soggetti a specifiche normati- ve di smaltimento, non assimilabili dal servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.
1.3 Il metodo normalizzato per la definizione della componenti di costo da coprirsi
con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento rela-
tiva alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999,
n.158.
1.4 La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme di criteri e condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Soggetto
Gestore del Servizio.
1.5 La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani . La tariffa a regime deve rispettare l’equivalenza
di cui al punto 1 dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158.
1.6 Qualora il gettito della tariffa risulti a consuntivo maggiore dei costi del servi-
zio la parte eccedente è scomputata dai costi del successivo esercizio.
2.1 La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali nel territorio comunale, a qualsiasi uso siano essi adibiti, con le modalità di assoggettamento previste dal presente regolamento.
2.2 Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree ove non opera il regime di
privativa comunale (punto 1.2) e quelli indicati ESCLUSI o ESENTI di cui al
successivo articolo 3.
Sono ESCLUSI dall’applicazione della tariffa sia FISSA che VARIABILE:
3.1 I locali e le aree sulle quali si formano di regola rifiuti speciali e pericolosi
comunque non assimilabili dal comune per qualità o quantità a quelli urbani ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, al cui smaltimento siano
obbligati direttamente i produttori. Tali superfici dovranno essere dichiarate dai produttori nella denuncia unica dei locali di cui al successivo articolo 13.
3.2 I locali e le aree dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui al 3^ comma
dell’art.7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 per i quali il conduttore
dimostri l’autonomo smaltimento.
3.3 I locali e le aree riservati all’esercizio dell’attività sportiva.
3.4 I locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti religiosi ammessi dallo stato
3.5 I vani caldaia, le cabine elettriche ed i vani tecnici assimilabili, i vani aventi altezza inferiore a ml 1,5, le soffitte ed i sottotetti privi di accessibilità permanente che non abbiano subito trasformazione in vani residenziali e che non possano essere utilizzati a fini di servizio.
3.6 Le aree comuni interne condominiali ,ai sensi dell’art.1117 del Codice Civile.
3.7 Le aree pertinenziali esterne di edifici residenziali quali giardini , cortili , corti
e assimilabili , nonché le tettoie, i gazebo, i box in lamiera e le strutture assimilabili presenti sulle aree pertinenziali , al servizio del o dei nuclei familiari che vi risiedano purché prive di rilevanza catastale.
3.8 Le superfici esterne pertinenziali di edifici non residenziali , comprese eventua-
li strutture su di esse presenti purché prive di rilevanza catastale
3.9 I locali ad uso residenziale non serviti da alcuna utenza di fornitura di acqua , gas o elettricità.
3.10 I locali a destinazione non residenziale non serviti da alcuna utenza di fornitu- ra di acqua, gas o elettricità.
3.11 I locali e le aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola e le relative pertinen-
ze, ubicati sul fondo agricolo dell’impresa.
3.12 I fabbricati inagibili o in ristrutturazione. Tale circostanza dovrà essere attesta-
ta con idonea documentazione.
3.13 I fabbricati di nuova edificazione ultimati e destinati alla vendita
Le condizioni di esclusione previste al presente articolo dovranno risultare nella denun -cia unica dei locali da parte del conduttore oppure dalla documentazione già acquisita e disponibile agli atti del Comune di Raiano.
Sono ESENTI dalla tariffa sia FISSA che VARIABILE :
3.14 I locali e le aree adibiti all’attività istituzionale del Comune di Raiano ed i loca-
li e le aree di proprietà del Comune di Raiano anche in concessione a terzi finalizzate allo svolgimento attività di pubblica utilità e rilevanza.
3.15 Ogni locale o area che risulti esentato da specifiche normative di legge.
4.1 Ai fini ella determinazione della tariffa ai sensi dell’articolo 49, comma 8,
del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il Soggetto Gestore del ciclo dei rifiuti
Urbani di cui all’articolo 23 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e
successive modificazioni ed integrazioni , approva il PIANO FINANZIARIO
DEGLI INTERVENTI relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto
conto della forma di gestione scelta .
4.2 Il PIANO FINANZIARIO prevede:
a) Il Programma degli Interventi necessari.
b) Il Piano Finanziario degli investimenti
c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché l’eventuale ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi.
d) Le risorse finanziarie necessarie.
e) Relativamente alla fase transitoria, il grado iniziale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
4.3 Il PIANO FINANZIARIO deve essere corredato da una RELAZIONE che preveda.
a) Il modello di gestione organizzativa.
b) I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.
c) La ricognizione degli impianti esistenti.
d) Con riferimento al piano dell’anno precedente , l’indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le relative motivazioni.
4.4 Sulla base del Piano Finanziario il Soggetto Gestore determina la tariffa al fine
di raggiungere il pieno grado di copertura dei costi del servizio e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 12 del DPR 27 aprile 1999, n.158.
5.1 La Tariffa è determinata dal Soggetto Gestore sulla base della Tariffa di Riferi-
mento di cui all’articolo 1, comma 3, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio , degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
5.2 La Tariffa è composta da una PARTE FISSA , determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investi-
menti per le opere ed ai relativi ammortamenti ,e da una PARTE VARIABILE rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
5.3 La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza DOMESTICA e NON DOMESTI-
CA , ciascuna suddivisa a sua volta in parte FISSA e parte VARIABILE.
5.4 Il Soggetto Gestore ripartisce tra le categorie di utenza DOMESTICA e NON
DOMESTICA , l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali , assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui
all’articolo 49, comma 10 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. A tal
fine i COSTI FISSI del servizio di smaltimento sono ripartiti tra le utenze
domestiche e non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di
partecipazione al gettito dell’anno precedente e dei rapporti quantitativi tra le
stesse. Qualora non sia ancora adottato un sistema di rilevazione delle quantità
di rifiuti prodotte individualmente dal singolo utente o nel caso in cui non
risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie
di utenza sulla base di dati statistici comprovati, anche i COSTI VARIABILI
sono ripartiti con il medesimo criterio previsto per i costi fissi.
5.5 La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse
zone del territorio comunale, in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi forniti e da fornire, secondo le modalità stabilite dal soggetto gestore nel proprio Regolamento del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, così come previsto dall’art.21, 2^ comma , del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22. In sede di prima applicazione la Tariffa è articolata su Unica base di Riferimento Territoriale.
6.1 LE UTENZE DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN RAIANO O DOMICILIATI IN RAIANO PER PIU’ DI 180 GIORNI ALL’ANNO SONO ASSOGGETTATE ALLA TARIFFA DOMESTICA, SIA FISSA CHE VARIABILE.
6.2 Per le UTENZE di cui al punto 6.1 la SUPERFICIE di RIFERIMENTO per la determinazione della quota FISSA della Tariffa DOMESTICA è stabilita in analogia con la tassazione ICI prendendo a riferimento l’ABITAZIONE + le PERTINENZE ANNESSE ( GARAGE, CANTINE , FONDACI ecc.) agibili ed aventi rilevanza catastale..
6.3 Per la determinazione della quota FISSA da attribuire alla singola utenza di cui al punto 6.1 si prende a riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familia- re ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo ed alla superficie dell’immobile occupato o condotto ai sensi del punto 6.2, privilegiando nello sviluppo della tariffa i nuclei familiari più numerosi e le abitazioni di minor dimensione, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1^ gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell’utenza.
6.4 LE UTENZE DI ABITAZIONI DI NON RESIDENTI O DI DOMICILIATI
PER MENO DI 180 GIORNI ALL’ ANNO , NONCHE’ LE UTENZE DI
LOCALI DI TIPO PERTINENZIALE AVENTI RILEVANZA CATASTALE
MA AUTONOMI E NON ANNESSI ALL’ ABITAZIONE DI RESIDENZA
(Quindi non compresi nel calcolo della Tariffa Fissa del Nucleo Familiare )
ANCHE SE NON UTILIZZATI MA SERVITI DA ALMENO UNA UTENZA (Acqua, Gas o Elettricità ) SONO ASSOGGETTATE ALLA TARIFFA FISSA secondo la seguente Tabella di Conversione della superficie dei locali con la Tariffa FISSA di riferimento dei Nuclei Familiari:
Superficie fino a 50 mq = TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 1 Unità
Superficie fino a 100 mq = TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 2 Unità
Superficie fino a 150 mq = TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 3 Unità
Superficie fino a 200 mq = TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 4 Unità
Superficie fino a 250 mq = TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 5 Unità
Superficie oltre 250 mq = TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 6 Unità
6.5 Le UTENZE di cui al punto 6.4 non sono assoggettate alla TARIFFA VARIA-
BILE in considerazione sia della mancanza di un nucleo familiare di riferi-
mento che , per i non residenti , dell’ assoggettamento alla tariffa variabile
nel comune di residenza. Tali criteri sostituiscono tutto il previgente regime di
riduzioni percentuali ed esenzioni parziali.
6.6 Le UTENZE di cui al punto 6.1 sono assoggettate alla quota VARIABILE da attribuire alle utenze DOMESTICHE . Per la determinazione della quota VARIABILE da attribuire alla singola utenza si fa riferimento alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati , espressa in Kg. , prodotta presuntivamente da ciascuna utenza e rapportata alla produzione media comunale pro capite desumibile dalle tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti . In sede di prima applicazione si fa riferimento alla tabella 2 del DPR 27 aprile 1999 n.158 . Tale sistema resterà in vigore fino a quando il soggetto gestore non adotterà tecniche di rilevazione e quantificazione degli apporti individuali.
6.7 La quota VARIABILE relativa alla singola utenza viene determinata applican-
do un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata al punto 4.2
dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.
7.1 Le UTENZE NON DOMESTICHE, classificate in base alle tabelle 3b e 4b dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158, sono assoggettate alla Tariffa NON DOMESTICA sia nella quota FISSA che nella quota VARIABILE .
7.2 La parte FISSA della Tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo
alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile alla tariffa e determinato dal Soggetto Gestore nell’ambito dei coefficienti indicati nella Tabella 3b dell’allegato 1, punto 4.3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal DPR 158/99 per la categoria di appartenenza.
7.3 La parte VARIABILE della Tariffa viene attribuita attraverso un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione il Soggetto Gestore
applica alle singole utenze un sistema di misurazione presuntivo, prendendo a riferimento per ciascuna tipologia di attività la produzione annua per mq rite- nuta congrua nell’ambito dei coefficienti indicati nella tabella 4b, del punto 4.4, dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal DPR 158/99 per la categoria di appartenenza.
8.1 Gli utenti che occupano o detengono temporaneamente per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno , con o senza autorizzazione, aree pubbliche o di uso pubblico per finalità commerciali private atte a produrre rifiuti, è istituita la Tariffa Fissa Unica Giornaliera di Smaltimento . ( A titolo di esempio non esaustivo si intendono gli occupatori di aree pubbliche mercatali, gli occupatori di aree pubbliche per fiere e festività , i commercianti ambulanti in genere che occupino temporaneamente suolo pubblico, comunque tutti i soggetti occupa- tori di suolo pubblico per attività finalizzate al profitto privato.)
8.2 La Tariffaria Giornaliera di Smaltimento è determinata quale risultante della Tariffa Fissa Media delle Categorie NON DOMESTICHE, secondo la seguente formula:
TFMND / 100 = TG x MQ superficie occupata x GIORNI.
dove :
TFMND è la Tariffa Fissa Media Non Domestiche
100 è il coefficiente divisore della Tariffa Fissa Media
TG è la Tariffa Giornaliera
8.3 La Tariffa Giornaliera di Smaltimento è corrisposta contestualmente al paga-
mento del Canone Occupazione Suolo Pubblico con le medesime modalità di
riscossione e viene contabilizzate a parte dal Soggetto Gestore Comune di
Raiano. Ove subentri diverso soggetto gestore il Comune di Raiano riverserà a
questi la Tariffa riscossa.
8.4 La Tariffa Giornaliera che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’oc- cupazione abusiva viene recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni previste dal presente regolamento. Al contenzioso ed alle sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
9.1 Entro il 31 dicembre, per l’anno successivo, o comunque nei termini più ampi previsti dalle normative per l’adozione delle tariffe , il Soggetto Gestore delibera le tariffe da applicare per ogni tipologia di utenza. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate le tariffe previgenti.
9.2 La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal DPR 27 aprile 1999, n.158.
9.3 In presenza di rilevanti elementi di difformità nei dati fisici di base utilizzati nella determinazione delle tariffe ( superfici assoggettate, quantitativi di rifiuti smaltiti , costi di gestione sostenuti ) che emergano successivamente alla adozione delle tariffe e che producano la diminuzione della copertura dei costi previsti e deliberati nel Piano Finanziario , è facoltà del Soggetto Gestore Comune di Raiano intervenire con l’organo preposto per rettificare la delibera tariffaria entro il termine di avvio della riscossione della tariffa e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento della tariffa, per garantire il rispetto delle previsioni del Piano Finanziario e gli equilibri di gestione del Bilancio.
10.1 Il soggetto gestore concede le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 , dell’ articolo 49, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. attraverso RIDUZIONI della parte VARIABILE della Tariffa in quote proporzionali ai risultati , singoli o collettivi , raggiunti dalle utenze nel conferimento alla raccolta differenziata. Il PIANO FINANZIARIO programma l’attuazione di sistemi di conferimento della raccolta differenziata atti a quantificare i singoli apporti delle utenze domestiche. Sulla base dei sistemi di conferimento differenziato effettivamente in atto e dei risultati con essi raggiunti , l’organo preposto , con apposito provvedimento, stabilisce periodicamente le risorse finanziarie disponibili per le riduzioni tariffarie ed i criteri di ripartizione del beneficio tra le utenze domestiche.
10.2 Per le Utenze NON DOMESTICHE, verrà applicato sulla parte VARIABILE della Tariffa un coefficiente di riduzione da determinare in rapporto propor- zionale alle quantità di rifiuti assimilati che il conduttore della singola utenza dimostri, a consuntivo , di aver avviato a recupero mediante documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. L’importo della riduzione è determinata per ogni singola utenza dal rapporto percentuale tra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente avviati autonomamente al recupero e la quantità di rifiuti attribuita all’utenza sulla base del Kd applicato nella determinazione della tariffa variabile dell’attività. La riduzione verrà determinata annualmente a consuntivo per ogni singola utenza sulla base delle documentazioni presentate e verrà applicata quale importo da detrarre dalla Tariffa Variabile dell’utenza dell’anno successivo secondo la seguente formula:
QSAUT / QKD = C% x Importo Tariffa Variabile Utenza = RIDUZIONE
Dove :
QSAUT sono i quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento autonomo dalla singola utenza espressi in Kg;
QKD sono i quantitativi di rifiuti espressi in Kg attribuiti all’utenza sulla base del Kd applicato x mq utenza.
C% è il rapporto percentuale tra QSA e QKD.
Se la percentuale C% risulterà uguale o maggiore di 100 la Tariffa Variabile non sarà dovuta.
Articolo 11 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA
11.1 Il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati
viene svolto su Unica Base Territoriale Organizzativa per l’intero territorio
comunale e tende a dare Uniformità di Servizio su tutto il territorio sulla base
del relativo Regolamento del Servizio. I disservizi che si verifichino in rlazio- ne agli standard previsti dal Regolamento del Servizio danno luogo a riduzioni, agevolazioni o esenzioni dalla Tariffa Variabile in rapporto al periodo in cui si è protratto il disservizio per tutti gli utenti coinvolti.
11.2 In sede di prima applicazione ed in relazione agli standard qualitativi e quanti - tativi che saranno determinati dal Regolamento del Servizio sono considerati disservizio:
- L’assenza di cassonetti per la raccolta indifferenziata entro un raggio di 300 metri dall’utenza.
- L’interruzione del servizio, comprovata dal Soggetto Gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento, nei confronti di tutti o di parte degli utenti.
11.3 Gli utenti possono richiedere al soggetto gestore l’applicazione del beneficio
di riduzione come definito ai punti 11.1 e 11.2 per le cause di disservizio . Il beneficio sarà riconosciuto al singolo utente richiedente quale importo a scomputo dalla parte Variabile della Tariffa Domestica dovuta per l’anno successivo.
11.4 Il Comune di Raiano con apposito atto regolamentare, sulla base della vigente normativa per la concessione di benefici assistenziali alle categorie svantaggia-te ed alle categorie protette, può stabilire agevolazioni per le suddette categorie a carico della PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA DOMESTICA.
Articolo 12 SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL
PAGAMENTO DELLA TARIFFA
12.1 La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o detenga i locali e le aree assoggettate alla Tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del Nucleo Familiare o tra coloro che detengono o usano in comune i locali e le aree assoggettate alla Tariffa.
12.2 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della Tariffa sia per le aree comuni che per le aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori .
I singoli occupanti o detentori possono richiedere al Soggetto Gestore , per mezzo di denuncia unica, l’attribuzione diretta della Tariffa per la parte di loro spettanza.
12.3 Nel caso di locali in uso affitto temporaneo per più periodi all’anno il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è il proprietario dell’unità immobiliare oppure il titolare del diritto reale di godimento del bene.
PROBLEMA TARIFFA DI RIFERIMENTO
13.1 I soggetti individuati dall’articolo 12 , presentano al Soggetto Gestore del Servizio la DENUNCIA UNICA DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE ALLA TARIFFA entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione. La denuncia è effettuata su appositi moduli messi a disposizione dal Soggetto Gestore presso la sede municipale.
13.2 La denuncia ha effetto permanente sino a quando non venga variata dall’utente
o dal Soggetto Gestore in relazione ad accertate modifiche avvenute nelle condizioni di assoggettabilità dell’ utenza , anche se non denunciate dal titolare dell’utenza. L’utente è comunque tenuto a denunciare ogni variazione che abbia effetto sulla applicazione della tariffa.
13.3 La DENUNCIA UNICA , sia Originale che di Variazione , deve contenere :
- L’indicazione del soggetto responsabile dell’ utenza, se Persona Fisica il suo codice fiscale i dati anagrafici la residenza effettiva se Soggetto Giuridico, il codice fiscale o partita IVA, il legale rappresentante, la sede principale , legale o effettiva , i soggetti che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione.
- Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il Nucleo Familiare o il Nucleo Convivente che occupano o detengono l’utenza.
- L’ubicazione la superficie e la destinazione dei locali che compongono l’utenza, la loro ripartizione interna, le aree esenti ai sensi dell’articolo 3.
- La data di inizio dell’occupazione o detenzione.
- La Denuncia Unica deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto responsabile.
13.4 La denuncia unica deve essere presentata al Soggetto Gestore del Servizio. Copia di essa può essere rilasciata al soggetto responsabile dell’utenza. In caso di invio tramite servizio postale fa fede la data indicata nel timbro postale.
Gli uffici comunali ed in particolare i servizi demografici , hanno l’obbligo di invitare gli utenti a presentare la denuncia unica contestualmente alle denunce di variazione anagrafiche. Gli altri uffici comunali hanno il medesimo obbligo in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni e di qualsiasi atto influisca sulla determinazione dell’utenza e della Tariffa.
13.5 Il Soggetto Gestore del Servizio provvede ad assicurare la conservazione delle denunce e di tutte gli atti rilevanti ai fini dell’assoggettamento alla tariffa in apposita Cartella del Contribuente , anche in forma informatica. Tali documentazioni sono soggette alla normativa sulla tutela delle informazioni.
14.1 La tariffa è commisurata all’anno solare e rapportata in dodicesimi, a cui cor-risponde un’autonoma obbligazione patrimoniale.
14.2 L’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza ed è denunciata dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa ai sensi dell’art. 12.
14.3 La cessazione , nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali o aree decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
14.4 In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell’anno solare la tariffa non è dovuta negli stessi termini del punto 14.3 sempre che l’utente detentore dimostri di non aver continuato l’occupazione
e la detenzione dei locali ovvero che l’assoggettamento alla tariffa sia stato denunciato dall’utente subentrante. Il termine di decadenza per la denunce di cessazione ritardate è di 1 anno.
14.5 Il Soggetto Gestore può acquisire autonomamente le documentazioni dagli uffici e servizi comunali e può provvedere d’ufficio alla registrazione delle attivazioni e delle cessazioni anche in assenza di denuncia, invitando l’utente detentore ad effettuare l’adempimento.
14.6 Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità relative a cambi di destina-zione d’uso o all’aumento o diminuzione delle superfici assoggettabili, comprese quelle derivanti da errori materiali o da cause di ESCLUSIONE, producono effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene
denunciata la variazione.
15.1 La tariffa è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore del servizio Comune di Raiano. In caso di Soggetto Gestore diverso dal Comune di Raiano la riscossione è disciplinata da apposita convenzione tra Soggetto Gestore e Comune di Raiano.
15.2 La riscossione della tariffa può essere effettuata nelle forme previste dal D.Lgs 446/97, nonché tramite ruolo esattoriale ai sensi del DPR 29.9.1973 N. 602 e del DPR 28.1.1988 N. 43 e successive modificazioni.
15.3 Non si fa luogo a riscossione , né a rimborsi , quando l’importo da riscuotere, sia esso della sola tariffa più oneri di legge che della tariffa più sanzioni ed interessi , risulti inferiore a euro 11,00.
16.1 Il Soggetto Gestore del Servizio ha il potere di effettuare il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisire d’ufficio dati da altri servizi del Comune di Raiano nonché quelli che siano disponibili da altri uffici pubblici enti o sog-getti economici nei confronti dell’utente. Può altresì disporre la rilevazione delle destinazioni d’uso e delle misure di superficie delle utenze assoggettate alla tariffa anche tramite i soggetti abilitati di cui all’ art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/1997.
16.2 Il Soggetto Gestore del Servizio può rivolgere all’ utente motivato invito a esibire o trasmettere atti, documenti, planimetrie, o a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche relative all’assoggettamento dell’utenza alla tariffa, da compilare e restituire debitamente sottoscritti, e comunque riguardati esclusivamente dati non acquisibili d’ufficio.
16.3 In caso di inottemperanza dell’ utente entro i termini concessi , il Soggetto
Gestore del Servizio potrà disporre la rilevazione delle destinazioni d’uso e
delle misure di superficie, anche a mezzo di personale incaricato , debitamente
autorizzato dal Comune di Raiano, dandone preavviso all’utente almeno cinque giorni prima della verifica.
16.4 In caso di mancata collaborazione dell’utente o di altri impedimenti che impe-discano la rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici , aventi i caratteri previsti dall’ articolo 2729 del Codice Civile.
16.5 In caso di mancato rispetto da parte dell’utente dell’obbligazione di cui all’ art.
12 ovvero nei casi di omessa denuncia , di infedele o incompleta denuncia o
di mancato pagamento della tariffa fatturata all’utente , il Soggetto Gestore del
Servizio provvede , nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere
nei confronti dell’utente atto di recupero della tariffa dovuta per il periodo di assoggettamento all’obbligazione, oltre al recupero delle spese sostenute per l’accertamento della tariffa evasa, dei maggiori oneri finanziari sostenuti per la gestione del servizio e degli interessi moratori stabiliti dalla legge.
16.6 Gli atti di recupero di cui al comma 16.5 sono sottoscritti dal Soggetto gestore del Servizio e devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle superfici assoggettabili , la loro destinazione d’uso, i periodi di assoggettamento, la tariffa applicata, i maggiori oneri a recupero e le norme regolamentari e di legge che risultano violate.
17.1 Il Soggetto Gestore del Servizio provvede a rimborsare agli utenti le somme che vengano riconosciute come non dovute , per qualsiasi causa , con modalità semplici e rapide, di norma entro il termine massimo di novanta giorni dalla richiesta dell’utente o dall’accertamento d’ufficio.
17.2 Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura di legge.
18.1 A decorrere dall’esercizio finanziario di introduzione della tariffa il Soggetto Gestore del Ciclo dei Rifiuti Urbani di cui all’art. 23 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui ai punti 4.2 e 4.3.
18.2 I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2, dell’al-legato 1 del D.Lgs 22/97 sono comunicati annualmente ai sensi dell’art.11, comma 4 , dello stesso secondo le modalità previste dalla Leggen.70/1994.
18.3 Il Soggetto Gestore del Servizio avvia con forme adeguate il servizio di rac-colta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari ) e sistemi di misura atti alla valutazione qualitativa e quantitativa dei conferi-menti allo scopo di applicare le agevolazioni previste dall’art.49, comma 10, del D.Lgs 22/97, secondo le modalità stabilite dal Comune di Raiano.
19.1 Dal 1^ gennaio 2003 è abolita la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI interni di cui al capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.
19.2 I presupposti impositivi relativi alla TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI interni relativi ai periodi antecedenti al 1.1.2003, data di introduzione della Tariffa, ed il relativo REGOLAMENTO approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Raiano n. 78 del 26.7.1994 e le successive modificazi