COMUNE DI RAIANO. REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RSU AI SENSI DEL D.LGS 5 FEBBRAIO 1997, N.22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.LGS 27 APRILE 1999 N.158 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

 

Articolo 1  ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

 

1.1                Il Comune di Raiano svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi  urbani così come definiti dall’art.7, comma 2, lettere a), b), c), d), f) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, su tutto il territorio comunale in qualità di SOGGETTO GESTORE del SERVIZIO e della TARIFFA.

 

1.2                Sono esclusi dalla privativa gli smaltimenti dei rifiuti speciali e pericolosi con obbligo di smaltimento da parte del produttore o soggetti a specifiche normati- ve di smaltimento, non assimilabili dal servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.

 

1.3                Il metodo normalizzato per la definizione della componenti di costo da coprirsi

con le entrate tariffarie e per la determinazione della  tariffa di riferimento rela-

tiva alla gestione  dei rifiuti urbani  è quello  previsto  dal  DPR 27 aprile 1999,

n.158.

 

1.4                La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme di criteri e condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Soggetto

Gestore del Servizio.

 

1.5                La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di  gestione dei  rifiuti urbani . La tariffa  a regime deve rispettare l’equivalenza

di cui al punto 1 dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158.

 

1.6                Qualora  il gettito  della tariffa risulti a consuntivo maggiore dei costi del servi-

zio la parte eccedente è scomputata dai costi del successivo esercizio.

 

Articolo 2  PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

 

2.1                La tariffa è applicata nei confronti  di chiunque  occupi  oppure  conduca  locali nel territorio comunale, a qualsiasi uso siano essi adibiti, con le modalità di assoggettamento previste dal presente regolamento.

         

2.2                Non  sono  soggetti  alla  tariffa  i  locali  e  le aree  ove  non  opera il regime di

privativa comunale  (punto 1.2)  e quelli indicati  ESCLUSI o ESENTI di cui al

successivo articolo 3.

 

Articolo 3  ESCLUSIONI ED ESENZIONI DALLA TARIFFA

 

Sono ESCLUSI  dall’applicazione della tariffa sia FISSA che VARIABILE:

 

3.1                I locali e le aree sulle quali  si  formano di regola  rifiuti   speciali  e  pericolosi

comunque non assimilabili dal comune per qualità o  quantità a quelli urbani ai

sensi delle disposizioni  di legge  vigenti  in materia,  al cui  smaltimento  siano

obbligati direttamente i produttori. Tali superfici dovranno essere dichiarate dai produttori nella denuncia unica dei locali di cui al  successivo articolo 13.

 

3.2          I locali e  le aree dove  si formano  gli altri rifiuti  speciali  di cui al  3^ comma

dell’art.7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 per i quali  il conduttore

dimostri l’autonomo smaltimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3                I locali e le aree riservati all’esercizio dell’attività sportiva.

 

3.4 I locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti religiosi ammessi dallo stato

                                                                                                                                           

3.5 I vani caldaia, le cabine elettriche ed i vani tecnici assimilabili, i vani aventi altezza inferiore a ml 1,5, le soffitte ed i sottotetti  privi di accessibilità permanente che non abbiano subito trasformazione in vani residenziali e che non possano essere utilizzati a fini di servizio.

 

3.6         Le  aree  comuni  interne condominiali ,ai sensi dell’art.1117 del Codice Civile.

 

3.7         Le aree pertinenziali  esterne di edifici residenziali  quali giardini , cortili , corti

e assimilabili , nonché  le tettoie, i  gazebo, i box  in  lamiera  e  le  strutture assimilabili  presenti  sulle  aree  pertinenziali ,  al servizio del o dei nuclei familiari che vi risiedano purché  prive di rilevanza catastale.

 

3.8         Le superfici esterne pertinenziali di edifici non residenziali , comprese eventua-

li strutture su di esse presenti purché prive di rilevanza catastale

 

3.9 I locali ad uso residenziale non serviti  da alcuna  utenza di fornitura di acqua , gas o elettricità.

 

3.10 I locali a destinazione non residenziale non serviti da alcuna  utenza  di fornitu-  ra di acqua, gas o elettricità.

 

3.11 I locali e le aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola e le relative pertinen-

ze, ubicati sul fondo agricolo dell’impresa.

 

3.12 I fabbricati inagibili o in ristrutturazione.  Tale circostanza dovrà essere attesta-

ta con  idonea documentazione.

 

3.13                I fabbricati di nuova edificazione ultimati e destinati alla vendita

 

Le condizioni di esclusione previste al presente articolo dovranno risultare nella denun -cia unica dei locali da parte del conduttore oppure dalla documentazione già acquisita e disponibile agli atti del Comune di Raiano.

 

Sono ESENTI dalla tariffa sia FISSA che VARIABILE :

 

3.14 I locali e le aree adibiti all’attività istituzionale del Comune di Raiano ed i loca-

li e le aree di proprietà del Comune  di Raiano anche in concessione a terzi finalizzate allo svolgimento attività di pubblica utilità e rilevanza.

 

3.15                Ogni  locale o  area che risulti esentato da specifiche normative di legge.

 

 

Articolo 4  PIANO FINANZIARIO

 

4.1                Ai  fini  ella determinazione  della  tariffa  ai  sensi  dell’articolo 49,  comma 8,

del  Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il  Soggetto Gestore del ciclo dei rifiuti

Urbani  di  cui  all’articolo  23 del  Decreto Legislativo 5  febbraio 1997 n. 22 e

successive  modificazioni  ed integrazioni , approva  il PIANO FINANZIARIO

DEGLI  INTERVENTI relativi al servizio  di gestione  dei rifiuti urbani tenuto

conto della forma di gestione scelta .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2                Il PIANO FINANZIARIO prevede:

a)       Il Programma degli Interventi necessari.

b)       Il Piano Finanziario degli investimenti

c)       La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché l’eventuale ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi.

d)       Le risorse finanziarie necessarie.

e)       Relativamente alla fase transitoria, il grado iniziale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

 

4.3                Il PIANO FINANZIARIO deve essere corredato da una RELAZIONE che preveda.

a)       Il modello di gestione organizzativa.

b)       I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.

c)       La ricognizione degli impianti esistenti.

d)       Con riferimento al piano dell’anno precedente , l’indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le relative motivazioni.

 

4.4                Sulla base del Piano Finanziario il Soggetto Gestore determina  la tariffa al fine

di raggiungere il  pieno grado di copertura dei costi del servizio e nel rispetto dei criteri  di cui all’articolo 12 del DPR 27 aprile 1999, n.158.

 

 

Articolo 5  DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

     

5.1 La Tariffa è determinata dal Soggetto Gestore sulla base della Tariffa di Riferi-

mento di cui all’articolo 1, comma 3, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio , degli obiettivi di miglioramento della produttività  e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

 

5.2            La  Tariffa  è composta  da una  PARTE  FISSA , determinata  in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare  agli  investi-

menti per le opere ed ai relativi ammortamenti ,e da una PARTE VARIABILE  rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

 

5.3            La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza DOMESTICA e NON DOMESTI-

CA , ciascuna  suddivisa  a  sua  volta  in  parte  FISSA e parte VARIABILE.

 

5.4                         Il  Soggetto  Gestore  ripartisce tra le categorie di utenza DOMESTICA e NON

DOMESTICA ,  l’insieme  dei  costi  da coprire  attraverso  la  tariffa  secondo

criteri razionali ,  assicurando   l’agevolazione  per  l’utenza  domestica  di  cui

all’articolo 49, comma 10 del  Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. A tal

fine i  COSTI  FISSI  del  servizio  di  smaltimento  sono  ripartiti  tra le utenze

domestiche  e   non  domestiche   sulla  base  della  rispettiva     percentuale   di

partecipazione al gettito dell’anno precedente e dei rapporti   quantitativi  tra  le

stesse. Qualora non sia ancora adottato un sistema di rilevazione  delle quantità

di rifiuti prodotte  individualmente  dal singolo  utente  o  nel  caso  in  cui  non

risulti possibile  commisurare  le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie

di utenza sulla base  di  dati  statistici  comprovati, anche i COSTI VARIABILI

sono ripartiti con il medesimo criterio previsto per i costi fissi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5            La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse

zone del territorio comunale,  in  particolare  alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità  abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi forniti e da fornire, secondo le modalità stabilite dal soggetto gestore nel proprio Regolamento del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, così come previsto dall’art.21, 2^ comma , del D.Lgs  5 febbraio 1997 n.22.  In sede  di prima applicazione  la Tariffa  è articolata  su  Unica base di Riferimento Territoriale.

 

Articolo 6  CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

 

6.1 LE  UTENZE  DEI  NUCLEI  FAMILIARI  RESIDENTI  IN  RAIANO  O DOMICILIATI IN RAIANO PER PIU’ DI 180 GIORNI ALL’ANNO SONO ASSOGGETTATE  ALLA  TARIFFA  DOMESTICA, SIA  FISSA  CHE VARIABILE.

 

6.2 Per le UTENZE di cui al punto 6.1 la SUPERFICIE di RIFERIMENTO per la determinazione della quota FISSA della Tariffa  DOMESTICA è stabilita in analogia con la tassazione ICI prendendo a riferimento l’ABITAZIONE + le PERTINENZE ANNESSE ( GARAGE, CANTINE , FONDACI ecc.) agibili ed  aventi  rilevanza catastale..

 

6.3    Per la determinazione della quota FISSA da attribuire alla singola utenza di cui al punto 6.1 si prende a riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familia- re ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo ed alla superficie dell’immobile occupato o condotto ai sensi del punto 6.2, privilegiando nello sviluppo della tariffa i nuclei familiari più numerosi e le abitazioni di minor dimensione,  secondo quanto specificato nel  punto  4.1  dell’allegato 1  al DPR 27 aprile 1999, n.158.  Il  numero  dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1^ gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell’utenza.

 

6.4                LE  UTENZE  DI  ABITAZIONI  DI  NON RESIDENTI O DI DOMICILIATI        

PER MENO  DI  180  GIORNI  ALL’ ANNO ,  NONCHE’   LE  UTENZE  DI

LOCALI DI TIPO PERTINENZIALE AVENTI RILEVANZA  CATASTALE

MA  AUTONOMI  E NON  ANNESSI ALL’ ABITAZIONE DI RESIDENZA

(Quindi  non  compresi nel calcolo  della Tariffa  Fissa del  Nucleo  Familiare )  

ANCHE SE NON UTILIZZATI MA SERVITI DA ALMENO UNA UTENZA (Acqua, Gas o Elettricità ) SONO ASSOGGETTATE ALLA TARIFFA FISSA secondo la seguente  Tabella di Conversione  della superficie dei locali  con la Tariffa FISSA di riferimento dei Nuclei Familiari:

 

Superficie fino a   50 mq  =  TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 1 Unità

Superficie fino a 100 mq  =  TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 2 Unità

Superficie fino a 150 mq  =  TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 3 Unità

Superficie fino a 200 mq  =  TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 4 Unità

Superficie fino a 250 mq  =  TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 5 Unità

Superficie oltre   250 mq  =  TARIFFA FISSA dei Nuclei Familiari di 6 Unità

 

6.5                Le UTENZE di cui al punto 6.4 non sono assoggettate alla TARIFFA VARIA-

BILE  in considerazione  sia della mancanza di  un nucleo  familiare  di  riferi-

mento che , per  i  non  residenti , dell’ assoggettamento  alla  tariffa  variabile

nel comune di residenza. Tali criteri sostituiscono tutto il previgente regime di                  

riduzioni percentuali ed esenzioni parziali.

 

 

 

 

 

 

 

6.6     Le UTENZE  di cui  al  punto 6.1 sono assoggettate alla quota VARIABILE da attribuire  alle   utenze  DOMESTICHE . Per  la  determinazione  della  quota VARIABILE  da attribuire alla singola utenza si fa riferimento alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati , espressa in Kg. , prodotta presuntivamente da  ciascuna  utenza  e  rapportata  alla  produzione media comunale pro capite desumibile dalle tabelle  che saranno  predisposte  annualmente  sulla base dei dati elaborati  dalla sezione nazionale  del catasto  dei rifiuti .  In sede di prima applicazione si fa riferimento alla tabella 2 del DPR 27 aprile 1999 n.158 . Tale sistema resterà in vigore fino a quando il soggetto gestore non adotterà tecniche di  rilevazione e quantificazione degli apporti individuali.

 

6.7            La quota VARIABILE relativa alla singola utenza viene determinata  applican-

do un coefficiente di  adattamento  secondo  la procedura  indicata  al punto 4.2

dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

 

 

Articolo 7 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON  

                  DOMESTICHE

 

7.1                Le UTENZE NON DOMESTICHE, classificate in base alle tabelle 3b e 4b dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158, sono assoggettate alla Tariffa NON DOMESTICA sia nella quota FISSA che nella quota VARIABILE .

 

7.2                La parte FISSA della Tariffa è  attribuita sulla  base di  un coefficiente  relativo

alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di  superficie  assoggettabile  alla tariffa  e determinato  dal  Soggetto Gestore  nell’ambito dei coefficienti indicati nella Tabella 3b dell’allegato 1, punto 4.3 del  D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.  Qualora  non  espressamente  stabilito  i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal DPR 158/99 per la categoria di appartenenza.

 

7.3                La parte VARIABILE  della  Tariffa  viene  attribuita  attraverso  un  sistema di misurazione  delle  quantità  di  rifiuti  effettivamente  conferiti  dalle  singole utenze. Fino all’adozione  di  tali  sistemi  di  misurazione  il  Soggetto  Gestore

applica alle singole utenze un sistema di misurazione presuntivo, prendendo a riferimento per ciascuna tipologia di attività la produzione  annua per mq rite- nuta  congrua  nell’ambito dei coefficienti indicati nella tabella 4b, del punto   4.4,  dell’allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal DPR 158/99 per la categoria di appartenenza.

 

 

Articolo 8  TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

 

8.1                Gli utenti  che  occupano  o  detengono  temporaneamente  per  un  periodo non superiore a 180 giorni all’anno , con  o senza  autorizzazione, aree pubbliche o di uso pubblico per finalità commerciali private atte a produrre rifiuti, è istituita la Tariffa Fissa Unica Giornaliera  di Smaltimento . ( A titolo di esempio non esaustivo si intendono gli occupatori di aree pubbliche mercatali, gli occupatori di aree pubbliche per fiere e festività , i  commercianti ambulanti  in genere che occupino temporaneamente suolo pubblico, comunque tutti i soggetti  occupa- tori di suolo pubblico  per attività  finalizzate al  profitto privato.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2                La Tariffaria Giornaliera di Smaltimento   è determinata  quale  risultante  della Tariffa Fissa Media delle Categorie NON DOMESTICHE, secondo la seguente formula:

                TFMND  / 100 = TG x MQ superficie occupata x GIORNI.  

                dove :

                TFMND è la Tariffa Fissa Media Non Domestiche

                100 è il coefficiente divisore della Tariffa Fissa Media

                TG è la Tariffa Giornaliera

 

8.3            La Tariffa  Giornaliera di  Smaltimento  è corrisposta contestualmente al paga-

              mento del Canone Occupazione Suolo Pubblico con le medesime  modalità  di

riscossione e viene contabilizzate  a  parte  dal  Soggetto  Gestore  Comune  di

Raiano. Ove subentri diverso soggetto gestore il Comune di Raiano riverserà a

questi la Tariffa riscossa.

 

8.4 La Tariffa Giornaliera che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’oc- cupazione abusiva viene recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni previste dal presente regolamento. Al contenzioso ed alle sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

 

Articolo 9  DELIBERAZIONI DELLA TARIFFA

 

9.1                Entro il 31 dicembre, per l’anno successivo, o comunque nei termini più ampi previsti  dalle  normative per  l’adozione  delle  tariffe , il  Soggetto  Gestore  delibera  le  tariffe  da  applicare  per  ogni  tipologia  di  utenza.  In caso di mancata  adozione  della  deliberazione  si  intendono  prorogate  le  tariffe previgenti.

 

9.2                La  deliberazione  deve  indicare  gli  elementi  di  quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal DPR 27 aprile 1999, n.158.

 

9.3                In presenza di rilevanti elementi di difformità nei dati fisici di base utilizzati nella determinazione delle tariffe ( superfici assoggettate, quantitativi di rifiuti smaltiti , costi  di  gestione  sostenuti )  che emergano  successivamente  alla adozione delle tariffe e che producano  la diminuzione della copertura dei costi previsti e deliberati  nel Piano  Finanziario ,  è  facoltà  del  Soggetto  Gestore  Comune di Raiano intervenire con l’organo preposto per rettificare la delibera tariffaria entro  il  termine di avvio della riscossione della tariffa e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento della tariffa, per garantire il rispetto delle  previsioni  del Piano Finanziario e gli equilibri di gestione del Bilancio.

 

Articolo 10   COEFFICENTI DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA VARIABILE

 

10.1             Il soggetto gestore concede le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al  comma 10 , dell’ articolo  49, del D.Lgs. 5  febbraio 1997  n. 22. attraverso RIDUZIONI della parte VARIABILE della Tariffa  in  quote proporzionali ai risultati , singoli  o collettivi , raggiunti  dalle  utenze  nel  conferimento  alla raccolta differenziata. Il PIANO FINANZIARIO programma  l’attuazione di sistemi di conferimento della raccolta differenziata  atti a quantificare i singoli apporti delle utenze domestiche.  Sulla  base  dei  sistemi  di  conferimento differenziato effettivamente in atto e dei risultati con essi raggiunti , l’organo preposto , con apposito provvedimento, stabilisce periodicamente le risorse finanziarie disponibili per le riduzioni tariffarie ed i criteri di ripartizione del beneficio tra le utenze domestiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2             Per le Utenze NON DOMESTICHE, verrà applicato sulla parte VARIABILE della Tariffa un coefficiente di riduzione  da determinare in rapporto  propor- zionale alle quantità di rifiuti assimilati che il conduttore della singola utenza dimostri, a consuntivo , di aver avviato a recupero mediante documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. L’importo della riduzione è determinata per ogni singola utenza dal rapporto percentuale tra  la  quantità  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  assimilati  agli  urbani effettivamente  avviati  autonomamente  al recupero e  la quantità  di  rifiuti attribuita  all’utenza  sulla base del  Kd  applicato  nella determinazione della tariffa variabile dell’attività. La riduzione  verrà  determinata  annualmente a consuntivo  per ogni singola utenza sulla base delle documentazioni presentate e verrà  applicata quale importo da detrarre dalla Tariffa Variabile dell’utenza dell’anno successivo  secondo la seguente formula:

 

QSAUT / QKD  =  C%  x   Importo  Tariffa  Variabile Utenza  =  RIDUZIONE

Dove :

QSAUT  sono  i quantitativi  di rifiuti avviati allo smaltimento autonomo dalla    singola utenza espressi in  Kg;

QKD   sono i quantitativi di rifiuti espressi in Kg attribuiti all’utenza sulla base del Kd applicato x mq utenza.

                C% è il rapporto percentuale tra QSA e QKD.

Se  la  percentuale  C%  risulterà  uguale o maggiore di 100 la Tariffa Variabile non sarà dovuta.

 

Articolo 11  RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA

 

11.1             Il  Servizio di  Raccolta  e Smaltimento  dei Rifiuti  Solidi Urbani ed Assimilati

viene  svolto  su  Unica  Base  Territoriale  Organizzativa  per l’intero territorio

comunale e tende a dare Uniformità di Servizio su  tutto il  territorio  sulla base

del relativo Regolamento del Servizio. I disservizi che si verifichino in rlazio- ne agli standard previsti dal Regolamento del Servizio danno luogo a riduzioni, agevolazioni o esenzioni dalla Tariffa Variabile in rapporto al periodo in cui si è protratto il disservizio per tutti gli utenti coinvolti.

 

11.2                In sede di prima applicazione ed in relazione agli standard qualitativi e quanti - tativi  che  saranno  determinati dal Regolamento del Servizio sono considerati disservizio:

- L’assenza di cassonetti per  la raccolta indifferenziata entro  un  raggio di 300  metri dall’utenza.

- L’interruzione del servizio, comprovata  dal  Soggetto Gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento, nei confronti di tutti o di parte degli utenti.

 

11.3         Gli  utenti  possono  richiedere  al soggetto gestore l’applicazione del beneficio

di riduzione come definito ai punti  11.1 e  11.2 per le cause di disservizio .  Il beneficio  sarà  riconosciuto  al  singolo  utente  richiedente  quale  importo  a scomputo dalla  parte Variabile della Tariffa Domestica dovuta per l’anno successivo.

 

11.4 Il Comune di Raiano  con apposito atto regolamentare, sulla  base della vigente normativa per la concessione di benefici assistenziali alle categorie svantaggia-te ed alle categorie protette, può stabilire agevolazioni per le suddette categorie a carico della PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA DOMESTICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 12  SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL

                     PAGAMENTO DELLA TARIFFA

 

12.1             La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o detenga  i locali e le aree assoggettate alla Tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del Nucleo Familiare o tra coloro che detengono o usano in comune  i locali e le aree assoggettate alla Tariffa.

 

12.2             Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della Tariffa sia per le aree comuni che per le aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori .

I  singoli  occupanti  o detentori  possono richiedere al  Soggetto Gestore , per mezzo di denuncia unica, l’attribuzione diretta della Tariffa per la parte di loro spettanza.

 

12.3 Nel caso di locali in uso affitto temporaneo per più periodi all’anno il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa  è  il  proprietario  dell’unità  immobiliare  oppure  il  titolare  del  diritto reale di godimento del bene.

PROBLEMA TARIFFA DI RIFERIMENTO

 

Articolo 13  DENUNCIA UNICA DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI

 

13.1 I  soggetti  individuati  dall’articolo 12 , presentano al  Soggetto  Gestore  del Servizio la DENUNCIA UNICA DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE ALLA TARIFFA entro  30 giorni  dall’inizio dell’occupazione. La denuncia è effettuata su appositi moduli messi a disposizione dal Soggetto Gestore presso la sede municipale.

 

13.2 La denuncia ha effetto permanente sino a quando non venga variata dall’utente

o  dal  Soggetto  Gestore  in  relazione ad  accertate  modifiche  avvenute  nelle  condizioni  di  assoggettabilità  dell’ utenza ,  anche  se  non  denunciate dal titolare dell’utenza. L’utente è comunque tenuto a denunciare ogni variazione che abbia effetto sulla applicazione della tariffa.

 

13.3             La DENUNCIA UNICA , sia  Originale  che di  Variazione ,  deve  contenere :

-          L’indicazione del  soggetto responsabile dell’ utenza, se  Persona Fisica il suo codice  fiscale  i  dati  anagrafici  la  residenza  effettiva  se   Soggetto Giuridico,  il codice fiscale o partita IVA, il legale rappresentante, la sede principale , legale o effettiva ,  i soggetti che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione.

-          Gli  elementi  identificativi  delle  persone  fisiche  componenti  il  Nucleo Familiare o il  Nucleo Convivente che occupano o detengono l’utenza.

-          L’ubicazione  la  superficie  e  la destinazione  dei locali che compongono l’utenza, la loro ripartizione interna, le aree esenti ai sensi dell’articolo 3.

-          La data di inizio dell’occupazione o detenzione.

-          La  Denuncia  Unica  deve  essere  sottoscritta  e  presentata  dal  soggetto responsabile.

 

13.4             La denuncia  unica  deve  essere  presentata  al  Soggetto Gestore  del Servizio. Copia di essa può essere rilasciata  al soggetto responsabile dell’utenza. In caso di  invio  tramite  servizio  postale  fa  fede  la  data indicata nel timbro postale.

Gli uffici comunali ed  in particolare i servizi demografici , hanno l’obbligo di invitare gli utenti a presentare la denuncia unica contestualmente alle denunce di variazione anagrafiche. Gli altri uffici comunali hanno il medesimo obbligo in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni e di qualsiasi atto influisca sulla determinazione dell’utenza e della Tariffa.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5 Il Soggetto Gestore del Servizio provvede ad assicurare la conservazione delle denunce e di tutte gli atti rilevanti ai fini dell’assoggettamento alla tariffa in apposita  Cartella del  Contribuente ,  anche  in  forma  informatica.  Tali documentazioni sono soggette alla normativa sulla tutela delle informazioni.

 

 

Articolo 14  INIZIO E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE

                     E VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI ASSOGGETTABILITA’

 

14.1             La tariffa è commisurata all’anno solare e rapportata in dodicesimi, a cui cor-risponde un’autonoma obbligazione patrimoniale.

 

14.2             L’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza ed è denunciata dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa ai sensi dell’art. 12.

 

14.3             La cessazione , nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali o aree decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

 

14.4             In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell’anno solare la tariffa non è  dovuta  negli stessi termini del punto 14.3 sempre che  l’utente detentore dimostri  di non  aver  continuato  l’occupazione

e la detenzione dei locali ovvero che l’assoggettamento alla tariffa sia stato denunciato dall’utente subentrante. Il termine di decadenza per la denunce di cessazione ritardate è di 1 anno.

 

14.5             Il Soggetto Gestore può acquisire autonomamente le documentazioni dagli uffici e servizi comunali e può provvedere d’ufficio alla registrazione delle attivazioni e delle cessazioni  anche in assenza di denuncia, invitando l’utente detentore ad effettuare l’adempimento.

 

14.6             Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità relative a cambi di destina-zione  d’uso o  all’aumento  o diminuzione  delle  superfici assoggettabili, comprese quelle derivanti da errori materiali o da cause di ESCLUSIONE, producono effetto dal primo giorno  del mese successivo  a quello  in cui  viene

denunciata la variazione.

 

 

Articolo 15  APPLICAZIONE E RISCOSSIONE TARIFFA

 

15.1             La tariffa è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore del servizio Comune di  Raiano.   In caso  di  Soggetto  Gestore  diverso  dal  Comune di Raiano la riscossione è disciplinata da apposita convenzione tra  Soggetto Gestore e Comune di Raiano.

 

15.2             La riscossione della tariffa può essere effettuata nelle  forme previste dal D.Lgs 446/97,  nonché  tramite ruolo esattoriale ai sensi del DPR 29.9.1973 N. 602 e del DPR 28.1.1988 N. 43 e successive modificazioni.

 

15.3             Non  si fa  luogo  a riscossione , né a rimborsi , quando l’importo da riscuotere, sia  esso  della  sola tariffa più oneri di legge che della tariffa più sanzioni ed interessi , risulti inferiore a euro 11,00.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 16  POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO ED

                     ACCERTAMENTI 

 

16.1             Il Soggetto Gestore del Servizio ha  il potere di effettuare il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisire d’ufficio dati da altri servizi del Comune di Raiano nonché quelli che siano disponibili   da altri uffici pubblici enti o sog-getti  economici  nei confronti  dell’utente.  Può altresì disporre la rilevazione delle destinazioni d’uso e delle misure di superficie delle utenze assoggettate alla tariffa  anche tramite i soggetti abilitati di cui all’ art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/1997.

 

16.2 Il Soggetto Gestore del Servizio  può  rivolgere all’ utente  motivato  invito a esibire o trasmettere atti, documenti, planimetrie, o a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche relative all’assoggettamento dell’utenza alla tariffa, da compilare e restituire debitamente sottoscritti, e comunque riguardati  esclusivamente dati non acquisibili d’ufficio.

 

16.3        In  caso  di  inottemperanza  dell’ utente  entro  i termini  concessi , il Soggetto                                                                                    

               Gestore del Servizio potrà disporre   la rilevazione  delle  destinazioni  d’uso  e

               delle misure di superficie, anche a mezzo di personale incaricato , debitamente

autorizzato dal Comune di Raiano, dandone preavviso all’utente almeno cinque giorni prima della verifica.

 

16.4 In caso di mancata collaborazione dell’utente o di altri impedimenti che impe-discano  la rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici , aventi  i caratteri previsti dall’ articolo 2729 del Codice Civile.

 

16.5         In  caso di mancato rispetto da parte dell’utente dell’obbligazione di cui all’ art.

              12 ovvero nei casi di  omessa denuncia , di infedele  o   incompleta  denuncia o

di mancato pagamento della tariffa fatturata all’utente , il Soggetto  Gestore del

Servizio  provvede ,  nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere

nei confronti dell’utente atto  di  recupero  della  tariffa  dovuta  per il periodo di assoggettamento all’obbligazione, oltre al recupero delle spese sostenute per l’accertamento della tariffa evasa, dei maggiori oneri finanziari sostenuti per la gestione del servizio  e degli interessi  moratori  stabiliti  dalla  legge.

 

16.6       Gli atti di recupero di cui al comma 16.5 sono sottoscritti dal Soggetto gestore del Servizio e  devono  contenere  gli  elementi  identificativi dell’utente, dei locali e delle superfici  assoggettabili ,  la loro destinazione d’uso, i periodi di assoggettamento, la tariffa applicata, i maggiori oneri a recupero e le norme regolamentari  e di legge che risultano violate.

 

Articolo 17  RIMBORSI

 

17.1 Il Soggetto Gestore del Servizio provvede a rimborsare agli utenti le somme che vengano riconosciute come non dovute , per qualsiasi causa , con modalità semplici e rapide, di norma entro il termine massimo di novanta giorni dalla richiesta dell’utente o dall’accertamento d’ufficio.  

 

17.2                Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 18  ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

 

18.1             A decorrere dall’esercizio finanziario di introduzione della tariffa il Soggetto Gestore del Ciclo dei Rifiuti Urbani di cui all’art. 23 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui ai punti 4.2 e 4.3.

 

18.2             I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2, dell’al-legato 1 del D.Lgs 22/97 sono comunicati annualmente ai sensi dell’art.11, comma 4 , dello stesso secondo le modalità previste dalla Leggen.70/1994. 

 

18.3             Il Soggetto Gestore del Servizio avvia con forme adeguate il servizio di rac-colta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari ) e sistemi di misura atti alla valutazione qualitativa e quantitativa dei conferi-menti allo scopo di applicare le agevolazioni previste dall’art.49, comma 10, del D.Lgs 22/97, secondo le modalità stabilite dal Comune di Raiano.

 

 

Articolo 19  ABOLIZIONE TARSU

 

19.1             Dal 1^ gennaio 2003 è abolita la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI interni di cui al capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

 

19.2             I presupposti impositivi relativi alla TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI interni relativi ai periodi antecedenti al 1.1.2003, data di introduzione della Tariffa, ed il relativo REGOLAMENTO approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Raiano n. 78 del 26.7.1994 e le successive modificazi